AGEVOLAZIONI PRIMACASA
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA.
Quali sono le regole?
Per usufruire della c.d. agevolazione prima casa è necessario che chi acquista l’immobile abbia i seguenti requisiti:
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non sia titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile acquistato.
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non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
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Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi e non deve rientrare in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli).
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Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
I Vantaggi.
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa†sono:
imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro.
Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa†sono:
Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro;
imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.
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