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AGEVOLAZIONI PRIMACASA

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA.

Quali sono le regole?

Per usufruire della c.d. agevolazione prima casa è necessario che chi acquista l’immobile abbia i seguenti requisiti:

  • non sia titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile acquistato.

  • non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

  • Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi e non deve rientrare in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli).

  • Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

I Vantaggi.

Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa†sono:

imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);

imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro.

Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa†sono:

Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro;

imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

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