La tassazione sulla prima casa
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA.
Quali sono le regole?
Per usufruire della c.d. agevolazione prima casa è necessario che chi acquista l’immobile abbia i seguenti requisiti:
non sia titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile acquistato.
non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi e non deve rientrare in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli).
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
I Vantaggi.
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casaâ€? sono:
imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro.
Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casaâ€? sono:
Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro;
imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.
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